Materiali di risulta nei cantieri: come vengono gestiti secondo la normativa vigente

Durante la realizzazione di un’opera edile vengono prodotti diversi materiali di risulta, derivanti sia dalle attività di scavo sia dalle demolizioni. La loro gestione è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e, per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, dal D.P.R. 120/2017.

La normativa distingue chiaramente il terreno naturale scavato dai materiali provenienti dalle demolizioni, prevedendo modalità di gestione differenti.

Terre e rocce da scavo: cosa sono

Le terre e rocce da scavo comprendono il terreno naturale rimosso durante la realizzazione di fondazioni, sbancamenti, trincee, opere stradali e infrastrutturali.

Il D.P.R. 120/2017 stabilisce che tali materiali possono contenere materiali di origine antropica fino ad un massimo del 20% in peso, quali frammenti di calcestruzzo, laterizi, ceramiche, conglomerato bituminoso e altri materiali edilizi, purché siano già presenti nel terreno scavato e siano rispettati tutti i requisiti ambientali previsti dalla normativa.

Come possono essere gestite le terre e rocce da scavo

La normativa prevede tre differenti modalità di gestione.

1. Riutilizzo nel sito di produzione

Quando il terreno scavato viene riutilizzato nello stesso cantiere dal quale proviene, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 120/2017, esso può essere escluso dalla disciplina dei rifiuti.

È il caso, ad esempio, del terreno riutilizzato per reinterri, rimodellazioni morfologiche o sistemazioni dell’area di cantiere.

2. Gestione come sottoprodotto

Qualora il materiale debba essere trasportato e riutilizzato in un altro sito, può essere qualificato come sottoprodotto, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 120/2017.

In particolare devono essere garantiti:

  • la certezza dell’utilizzo;
  • il rispetto dei requisiti di qualità ambientale;
  • l’impiego diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
  • la conformità all’utilizzo previsto.

Quando tali condizioni sono soddisfatte, le terre e rocce da scavo non assumono la qualifica di rifiuto e possono essere impiegate in altri interventi edilizi o infrastrutturali.

3. Gestione come rifiuto

Se non ricorrono le condizioni previste per il riutilizzo o per la qualifica di sottoprodotto, le terre e rocce da scavo diventano rifiuti speciali.

In questo caso devono essere gestite secondo la Parte IV del D. Lgs. 152/2006 attraverso:

  • classificazione del rifiuto;
  • attribuzione del codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  • deposito temporaneo nel luogo di produzione;
  • trasporto nel rispetto della normativa vigente;
  • conferimento ad impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento;
  • compilazione della documentazione ambientale prevista dalla legge.

Materiali derivanti dalle demolizioni

Diversa è la disciplina dei materiali ottenuti dalla demolizione di edifici e infrastrutture.

Calcestruzzo, laterizi, intonaci, ceramiche, conglomerati bituminosi, metalli, vetro, legno e altri materiali derivanti dalle demolizioni costituiscono generalmente rifiuti speciali da costruzione e demolizione ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. 152/2006.

Essi non rientrano nella disciplina del D.P.R. 120/2017.

Dopo il conferimento presso impianti autorizzati possono essere sottoposti a operazioni di recupero e, quando rispettano i requisiti previsti dalla normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), essere nuovamente utilizzati come aggregati recuperati o altri materiali destinati al settore delle costruzioni.

Il limite del 20% dei materiali antropici

Uno degli aspetti più frequentemente oggetto di dubbi riguarda la presenza di materiali edilizi nel terreno scavato.

Il D.P.R. 120/2017 consente che le terre e rocce da scavo contengano materiali di origine antropica fino al 20% in peso.

Tale limite riguarda esclusivamente i materiali già presenti nel terreno naturale, ad esempio a seguito di precedenti interventi antropici o di vecchi riporti.

Non è invece consentito attribuire la qualifica di terra e rocce da scavo a materiali derivanti da demolizioni semplicemente miscelandoli con terreno naturale.